Art. 13

Art. 13

In vigore dal 28 feb 1986
1. Quando è stato fissato un quantitativo « obiettivo » o un massimale indicativo per una parte di una sottovoce della tariffa doganale comune, la domanda di titolo MCS, la domanda di titolo d'importazione MCS, il titolo MCS ed il titolo d'importazione MCS recano, nella casella 7, l'indicazione del prodotto designato conformemente al regolamento che fissa il quantitativo « obiettivo » o il massimale indicativo e, nella casella 8, l'indicazione della relativa sottovoce della tariffa doganale comune, preceduta da « ex ». 2. I titoli sono validi soltanto per il prodotto così designato.
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