Art. 9
In vigore dal 28 feb 1986
Per quanto riguarda le merci rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80, entrate nella fabbricazione di altre merci, il diritto di compensazione rappresenta l'intero importo dell'elemento mobile sospeso e ristornato ed una percentuale dell'elemento fisso previsto all'importazione di queste stesse merci nella Comunità a dieci in provenienza da paesi terzi. Detta percentuale è fissata conformemente alle disposizioni dell'.
Sezione 3 Diritto di compensazione applicabile in caso di utilizza- zione di prodotti agricoli sottoposti al regime dei prelievi ed altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune, esclusi i prodotti considerati dal regolamento (CEE) n. 3033/80
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:526:oj#art-9