Art. 7

Art. 7

In vigore dal 28 feb 1986
Per quanto riguarda i prodotti entrati nella fabbricazione di merci, diversi da quelli di cui alla sezione 3, il diritto di compensazione è basato, secondo il caso : -sul dazio doganale della tariffa doganale comune, quando si tratta di prodotti contemplati dal trattato CEE, -sul dazio della tariffa unificata CECA, quando si tratta di prodotti contemplati dal trattato CECA.
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