Art. 6
In vigore dal 28 feb 1986
1. La data da prendere in considerazione per la determinazione dell'aliquota dei dazi di cui all' è quella che sarebbe considerata se, invece di essere spedite verso un altro stato membro, le merci ottenute fossero immesse in libera pratica nello stato membro di fabbricazione in assolvimento del regime recante sospensione o ristorno dei dazi e altre imposizioni all'importazione.
Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti entrati nella fabbricazione di merci in Spagna e in Portogallo e ivi sottoposti, prima del 1o marzo 1986, al regime recante sospensione o ristorno dei dazi e altre imposizioni, l'aliquota dei dazi da prendere in considerazione è quella applicabile a detta data.
2. La data da prendere in considerazione per la determinatione della percentuale del diritto di compensazione è quella in cui l'ufficio doganale competente accetta la dichiarazione mediante la quale l'interessato manifesta la sua volontà di procedere alla spedizione delle merci in causa verso un altro stato membro. Tuttavia, quando dette merci sono introdotte in un deposito doganale, o in zona franca, nello stato membro di fabbricazione, prima di essere spedite in un altro stato membro, la data da prendere in considerazione è quella in cui l'ufficio doganale competente accetta la dichiarazione mediante la quale l'interessato manifesta la sua volontà di sottoporre le merci ad uno dei suddetti regimi.
Sezione 2 Diritto di compensazione applicabile in caso di utilizza- zione di prodotti diversi di quelli di cui alla sezione 3
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