Art. 15

Art. 15

In vigore dal 28 feb 1986
Le merci nella cui fabbricazione sono entrati prodotti che, se fossero stati posti in libera pratica al momento del loro vincolo ad un regime comportante sospensione o ristorno dei dazi ed altre imposizioni all'importazione, sarebbero stati passibili di dazi antidumping, sono ammesse in un altro stato membro al beneficio del regime comunitario di cui all', paragrafo 1, unicamente a condizione che detti dazi antidumping vengano riscossi nello stato membro di fabbricazione per ciascuno dei prodotti entrati in tale fabbricazione ai quali sono applicabili.
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