Art. 12
In vigore dal 28 feb 1986
1. Le merci ottenute in uno stato membro nelle circo- stanze di cui all', paragrafo 1, sono ammesse in un altro stato membro al beneficio del regime comunitario, senza riscossione del diritto di compensazione sui prodotti entrati nella loro fabbricazione, quando questi a)rientrano nell', paragrafo 2, del trattato CEE o,
b)rientrano nel trattato CECA e sono stati immessi in libera pratica in uno stato membro, o c)sono stati ottenuti in un altro stato membro e soddi- sfano essi stessi le condizioni per essere ammessi al beneficio del regime comunitario.
2. Tuttavia, le merci oggetto di un'organizzazione comune di mercato o del regolamento (CEE) n. 3035/80 fabbricate od ottenute a partire da prodotti di cui alla sezione 3 del titolo II, importati da uno stato membro, possono essere ammesse al beneficio del regime comunitario unicamente nel caso in cui detti prodotti siano stati sottoposti, nello stato membro di fabbricazione, alle riscossione di un diritto di compensazione pari agli importi compensativi « adesione » sospesi o ristornati.
Storico versioni
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