Art. 7

Art. 7

In vigore dal 27 feb 1986
Nel caso in cui il meccanismo complementare applicabile agli scambi non sia applicato durante tutto l'anno civile, delle disposizioni particolari per la riduzione eventuale del bilancio preventivo globale di approvvigionamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81.
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