Art. 3

Art. 3

In vigore dal 27 feb 1986
Ogni trimestre la Spagna comunica alla Commissione, entro un massimo di 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i quantitativi effettivamente importati nel quadro del regime di contingenti in questione. La Commissione può chiedere ad ogni momento la situazione dell'utilizzazione dei contingenti.
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