Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12. (4) GU n. L 246 del 13. 9. 1985, pag. 19.
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