Art. 5

Art. 5

In vigore dal 26 feb 1986
1. Le domande di aiuto per i prodotti a base di pomodoro presentate dalle imprese di trasformazione di cui all' devono essere accompagnate da una dichiarazione che, per ogni prodotto al quale si applichi una determinata aliquota dell'aiuto alla produzione, precisi il quantitativo totale espresso in peso netto, ottenuto durante la campagna in questione da materia prima di origine comunitaria acquistata allo stato fresco, nonché il quantitativo totale di materia prima utilizzato per la preparazione dei prodotti in causa. 2. Per le imprese di trasformazione stabilite in Spagna, il disposto del paragrafo 1 si applica anche alle pesche sciroppate. 3. Entro e non oltre il 1o aprile di ogni anno, gli stati membri notificano alla Commissione: a) il quantitativo totale, espresso in peso netto, di prodotti finiti di cui ai paragrafi 1 e 2, ripartiti come indicato all'articolo 19, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1599/84; b) il quantitativo totale di materia prima utilizzato per la preparazione di ciascun gruppo di prodotti finiti ai sensi della lettera a).
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