Art. 4

Art. 4

In vigore dal 26 feb 1986
1. Per ogni impresa di trasformazione e per ogni campagna di commercializzazione, i quantitativi di prodotti che, conformemente all'articolo 118, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 6, e all'articolo 304, paragrafo 3, lettera b) dell'atto d'adesione possono beneficiare di un aiuto comunitario vengono fissati dallo stato membro interessato, prima dell'inizio della campagna, in percentuale della produzione da esso registrata durante le campagne prese in considerazione a fini di calcolo della produzione totale media di cui al paragrafo 3. 2. La percentuale di cui al paragrafo 1 è uguale alla percentuale che rappresenta la parte della produzione media totale dello stato membro interessato che è oggetto della limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione. Ai fini dell'applicazione di tale paragrafo per il quantitativo oggetto della limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione, si intende il quantitativo iscritto per ciascun gruppo di prodotti all'articolo 118, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 6 ed all'articolo 304, paragrafo 3, lettera b) dell'atto di adesione, ridotto del 2 %. Il 2 % va ripartito tra i trasformatori come previsto dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1599/84. 3. Per produzione totale media si intende la quantità totale dei prodotti qui di seguito indicati, espressa in peso netto per quanto riguarda le pesche sciroppate e con riferimento al seguente quantitativo di pomodori freschi utilizzati per quanto riguarda i prodotti a base di pomodori: a) per le imprese trasformatrici che siano risultate produttive durante le tre campagne precedenti o la prima di queste tre campagne, un terzo della produzione totale da essa registrata in detto periodo; b) per le imprese trasformatrici che siano risultate produttive durante le due campagne precedenti o la prima di queste due campagne, la metà della produzione totale da esse registrata in detto periodo; c) per le imprese trasformatrici che siamo risultate produttive solo durante la campagna precedente, la produzione totale da esse registrata nel corso di detta campagna. La produzione totale media viene calcolata prima dell'inizio di ogni campagna e per i prodotti a base di pomodori appartenenti a ciascuno dei gruppi seguenti: - concentrato di pomodoro, - pomodori pelati interi conservati, - altri prodotti a base di pomodoro. 4. Per quanto concerne i prodotti che hanno beneficiato di un regime di aiuti nazionale prima dell'adesione, la produzione totale viene determinata sulla base dei dati che sono stati comunicati alle autorità competenti e da esse verificati nell'ambito del precedente regime di aiuti. Nel caso in cui i dati comunicati per i prodotti a base di pomodoro siano espressi solamente in peso netto, le autorità competenti possono convertire il peso netto nel quantitativo di pomodori freschi utilizzati mediante un tasso di resa determinato in base ad un tasso forfettario ed applicabile a tutta la produzione di una determinata campagna di commercializzazione. 5. Qualora un'impresa di trasformazione abbia utilizzato un quantitativo di pomodori freschi superiore a quello assegnatole per la preparazione di prodotti appartenenti al gruppo « altri prodotti a base di pomodoro », l'aiuto alla produzione viene ridotto, per tutti i prodotti che rientrano in detto gruppo, proporzionalmente alla quantità di pomodori freschi utilizzata in eccesso al quantitativo assegnato all'impresa stessa per la preparazione di prodotti del gruppo citato.
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