Art. 3
In vigore dal 26 feb 1986
Entro e non oltre il 1o aprile 1986, la Spagna e il Portogallo notificano alla Commissione il quantitativo totale di prodotti freschi di cui all', nonché il quantitativo totale di prodotti finiti ottenuto. Tali quantitativi, espressi in peso netto, devono essere scomposti secondo lo schema riprodotto in allegato.
Storico versioni
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