Art. 2
In vigore dal 26 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L', punto 3 è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi di cui al punto suddetto.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1986.
Per la Commissione
Manuel MARIN
Vicepresidente
(1) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.
(2) GU n. L 160 del 20. 6. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.
Storico versioni
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