Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L', punto 3 è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi di cui al punto suddetto. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1986. Per la Commissione Manuel MARIN Vicepresidente (1) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2. (2) GU n. L 160 del 20. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.
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