Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

In vigore dal 26 feb 1986
1. All'allegato 1. la rubrica « H. ITALIA » è sostituita dal seguente testo: « H. ITALIA: 1. Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, Roma, 2. Ministro della Sanità, Roma, 3. Ministro di Grazia e Giustizia, Roma, 4. Ministro delle Finanze, Roma. » 2. All'allegato 4 il punto 5 della rubrica « I. LUSSEMBURGO » è sostituito dal seguente testo: « 5. Prestazioni familiari: Caisse nationale des prestations familiales (cassa nazionale delle prestazioni familiari), Lussemburgo. » 3. L'allegato 5 è modificato come segue: a) Alla rubrica 4, BELGIO-FRANCIA, il punto d) è sostituito dal seguente testo: « d) L'accordo franco-belga del 4 luglio 1984 relativo al controllo sanitario dei lavoratori frontalieri residenti un uno dei due paesi e occupati nell'altro. » b) Alla rubrica 9, BELGIO-PAESI BASSI, il punto c) è sostituito dal seguente testo: « c) L'accordo del 24 dicembre 1980, modificato dall'accordo del 18 dicembre 1984, sull'assicurazione-cure mediche. » c) Alla rubrica 19, DANIMARCA-PAESI BASSI, si conserva il comma esistente che è contrassegnato con la lettera a) e si aggiunge il seguente punto: « b) Lo scambio di lettere del 30 marzo e 25 aprile 1979 relativo all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento e all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento e delle spese per controllo amministrativo e sanitario). » d) Alla rubrica 21, DANIMARCA-REGNO UNITO, il comune esistente diventa punto 1 ed è aggiunto il seguente punto: « 2. Lo scambio di lettere del 5 marzo e 10 settembre 1984 relativo alla non applicazione ai lavoratori autonomi degli accordi di rinuncia al rimborso delle prestazioni di disoccupazione corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento, nelle relazioni con Gibilterra. » e) Alla rubrica 28, GERMANIA-PAESI BASSI: i) il punto c) è soppresso; ii) i punti d), e), f), g) diventano rispettivamente c), d), e), f); iii) è aggiunto il punto seguente: « g) L'accordo del 1o ottobre 1981 relativo al rimborso delle spese per le prestazioni in natura di cui agli articoli 93, 94 e 95 del regolamento di applicazione. » f) Alla rubrica 30, GERMANIA-REGNO UNITO, è aggiunto il punto seguente: « c) Lo scambio di lettere del 18 luglio e 28 settembre 1983 relativo alla non applicazione ai lavoratori autonomi degli accordi di rinuncia al rimborso delle prestazioni di disoccupazione corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento nelle relazioni con Gibilterra. » g) Alla rubrica 61, LUSSEMBURGO-PAESI BASSI, è aggiunto il punto seguente: « c) L'accordo del 20 dicembre 1978 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale. » h) Alla rubrica 63, LUSSEMBURGO-REGNO UNITO, è aggiunto il punto seguente: « c) Lo scambio di lettere del 18 luglio e 27 ottobre 1983 relativo alla non applicazione dell'accordo di cui al punto a) ai lavoratori autonomi che si spostano tra il Lussemburgo e Gibilterra. » i) Alla rubrica 65, PAESI BASSI-REGNO UNITO, è aggiunto il punto seguente: « d) Lo scambio di lettere del 18 luglio e 18 ottobre 1983 relativo alla non applicazione dell'accordo di cui al punto b) ai lavoratori autonomi che si spostano tra i Paesi Bassi e Gibilterra. » 4. L'allegato 6 è modificato come segue: Nella rubrica C. GERMANIA, il punto 4 è sostituito dal seguente testo: « 4. Assicurazione infortuni 1.2 // a) Relazioni con la Spagna, la Grecia, l'Italia, i Paesi Bassi e il Portogallo: // pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'alle- gato 5); // b) Relazioni con il Belgio, la Danimarca, la Francia, l'Irlanda, il Lussemburgo e il Regno Unito: // pagamento diretto, tranne nei casi in cui siano previste altre disposizioni. »
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