Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 feb 1986
1. Il contingente iniziale di cui all'articolo 245 dell'atto di adesione che la Repubblica portoghese deve applicare alle importazioni in provenienza dai paesi terzi dei panelli della sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune è fissato a 110 000 tonnellate. 2. Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 il contingente di cui al paragrafo 1 è diminuito di un sesto. 3. Per quanto concerne i paesi preferenziali, qualora i protocolli di cui all'articolo 366 dell'atto di adesione o, in mancanza, le misure autonome prese in virtù dell'articolo 367 dello stesso atto prevedano restrizioni quantitative, i quantitativi risultanti dall'applicazione delle predette disposizioni sono determinati prima della fissazione dei quantitativi per gli altri paesi terzi, nei limiti stabiliti al paragrafo 1.
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