Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 feb 1986
1 I contingenti iniziali di cui all'articolo 245 dell'atto di adesione, che la Repubblica portoghese è autorizzata ad applicare all'importazione in provenienza dai paesi terzi dei prodotti di cui alle sottovoci ex 06.02, ex 06.03 ed ex 06.04 della tariffa doganale comune, sono fissati come indicato in allegato. 2. Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986, i contingenti di cui al paragrafo 1 sono diminuiti di un sesto. 3. Per quanto riguarda i paesi preferenziali, qualora i protocolli di cui all'articolo 366 dell'atto di adesione ovvero, in mancanza di essi, le misure autonome adottate in virtù dell'articolo 367 del medesimo prevedano restrizioni quantitative, i quantitativi risultanti dall'applicazione delle suddette disposizioni vengono fissati prima dei quantitativi per gli altri paesi terzi, fermo restando lo schema definito al paragrafo 1.
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