Art. 1
In vigore dal 25 feb 1986
1. Il contingente iniziale di cui all'articolo 245 dell'atto di adesione, applicato dalla Repubblica portoghese all'importazione dai paesi terzi delle carni e frattaglie commestibili di conigli domestici della sottovoce 02.04 A della tariffa doganale comune, è fissato a 210 tonnellate. 2. Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 il contingente di cui al paragrafo 1 è diminuito di un sesto. 3. Per quanto riguarda i paesi preferenziali, qualora i protocolli di cui all'articolo 366 dell'atto di adesione ovvero, in mancanza di essi le misure autonome adottate in virtù dell'articolo 367 del medesimo prevedano restrizioni quantitative, i quantitativi risultanti dalla applicazione delle suddette disposizioni vengono fissati prima dei quantitativi per gli altri paesi terzi, fermo restando lo schema definito al paragrafo 1.
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