Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 feb 1986
Le modalità di applicazione del regime dei contingenti di cui all'articolo 269 dell'atto di adesione sono, se del caso, adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), e dal regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:493:oj#art-2