Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 feb 1986
1. Le restrizioni quantitative da applicare all'importazione in Spagna dei prodotti di cui all'articolo 77 dell'atto di adesione provenienti dai paesi terzi consistono in contingenti annui aperti senza discriminazione tra gli operatori economici. 2. Il contingente iniziale del 1986 per ogni prodotto o gruppo di prodotti, espresso in volume, è fissato: a) alla media delle importazioni spagnole effettuate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali si disponga di statistiche; i prodotti in causa sono elencati nell'allegato I; b)oppure ad una percentuale della media della produzione spagnola annua registrata negli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali si disponga di statistiche; la percentuale per prodotto o gruppo di prodotti è indicata nell'allegato II; c)oppure in funzione del fabbisogno del mercato spagnolo senza ostacolare tuttavia l'armonico sviluppo del commercio mondiale; i prodotti in causa sono elencati nell'allegato III. 3. Il ritmo minimo d'aumento dei contingenti viene fissato secondo la procedura descritta all', paragrafo 1. Esso può essere differenziato, in particolare, secondo i prodotti. Il ritmo minimo d'aumento è fissato tenendo conto, in particolare: - delle correnti di scambio, -dello stato d'avanzamento dei negoziati bilaterali o multilaterali. 4. Per il periodo 1° marzo - 31 dicembre 1986, il contingente applicabile è pari al contingente iniziale diminuito di un sesto. 5. Per quanto concerne i paesi preferenziali, qualora i protocolli di cui all'articolo 179 dell'atto di adesione oppure, in mancanza di essi, le misure autonome adottate in virtù dell'articolo 180 del medesimo prevedano restrizioni quantitative, i quantitativi risultanti dall'applicazione delle summenzionate disposizioni vengono fissati prima che per gli altri paesi terzi, fermo restando lo schema di cui al paragrafo 2.
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