Art. 3
In vigore dal 25 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.
Il presente regolamento è obligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
ALLEGATO
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aventi simultaneamente: - un tenore di amido (determinato mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a 45 % (in peso) sulla materia secca, -un tenore di ceneri (in peso) sulla materia secca (detratte le materie minerali che vi fossero state eventualmente aggiunte) inferiore o uguale a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena e a 2 % per gli altri cereali. I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati rientrano in ogni caso nella voce n. 11.02.
/* Tabelle: v. GUCE */
Storico versioni
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