Art. 2
In vigore dal 25 feb 1986
Gli aiuti pagati dal Regno di Spagna per il cotone della campagna 1985/1986, sono ammissibili al finanziamento comunitario nel limite di 2,25 milioni di ECU.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:486:oj#art-2