Art. 8
In vigore dal 25 feb 1986
Gli importi regolatori sono riscossi o concessi da quello dei due stati membri interessati il cui livello dei prezzi di orientamento utilizzati per la determinazione degli importi regolatori è il più elevato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:480:oj#art-8