Art. 5

Art. 5

In vigore dal 25 feb 1986
1. L'importo regolatore per: - il vino nuovo ancora in fermentazione, -i succhi di uve (compresi i mosti di uve) non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri, delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune, -i mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole, ai sensi della nota complementare 4, lettera a), del capitolo 22 della tariffa doganale comune, è uguale all'importo regolatore applicabile, rispettivamente, ai vini da tavola dei tipi A I e R I. 2. a) L'importo regolatore per: - il mosto di uve concentrato, - il succo di uve concentrato, di cui, rispettivamente, ai punti 5 e 7 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 è derivato dall'importo regolatore applicabile ai vini da tavola dei tipi A I e R I e calcolato sulla base dei rapporti dei tassi di concentrazione. b)L'importo regolatore per il mosto di uve concentrato rettificato, di cui al punto 5 bis, dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 è derivato dall'importo regolatore applicabile ai vini da tavola del tipo A I e calcolato sulla base dei rapporti dei tassi di concentrazione. 3. L'importo regolatore per il vino alcolizzato, ai sensi della nota complementare 4, lettera b), del capitolo 22 della tariffa doganale comune, è uguale al 60 % dell'importo regolatore applicabile, rispettivamente, ai vini da tavola dei tipi A I e R I. 4. L'importo regolatore per i vini liquorosi senza denominazione d'origine è uguale all'importo regolatore applicabile ai vini da tavola dei tipi A I e R I e calcolato sulla base di un titolo alcolometrico uguale a 12 % vol.
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