Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 feb 1986
1. Per ciascuno dei tipi di vino da tavola, l'importo regolatore è uguale, per ciascuna campagna di commercializzazione, alla differenza tra il prezzo di orientamento fissato per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e questo stesso prezzo fissato per la Spagna. 2. L'importo regolatore di cui al paragrafo 1 può essere adeguato per tener conto della situazione dei prezzi sul mercato della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e sul mercato della Spagna. La situazione dei prezzi sul mercato, per ciascuno dei tipi di vino da tavola, viene valutata tenendo conto segnatamente dei prezzi rappresentativi stabiliti in applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2). 3. Per taluni vini da tavola, l'adeguamento dell'importo regolatore è effettuato prendendo in considerazione in particolare i loro prezzi specifici sul mercato di produzione ed il loro tipo di condizionamento. Per questi vini da tavola, l'importo regolatore è fissato ad un livello inferiore all'importo regolatore più elevato per ciascuno dei tipi di vini da tavola. Articolo 3 In caso di rischio di perturbazione sul mercato della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, può essere fissato un importo regolatore per taluni vini a denominazione d'origine e per i prodotti di cui all' del presente regolamento.
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