Art. 11

Art. 11

In vigore dal 25 feb 1986
Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare per l'instaurazione degli importi regolatori di cui all'articolo 123, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4 dell'atto di adesione e la fissazione dei livelli di cui agli del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.
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