Art. 1
In vigore dal 25 feb 1986
1. Fino al 31 dicembre 1989, qualora lo richiedano le condizioni climatiche ed in particolare l'insufficiente insolazione, si può decidere che i vini rossi provenienti dalla zona viticola A o dalla parte tedesca della zona viticola B e da varietà di viti da determinarsi possano essere tagliati con vini rossi da tavola spagnoli. 2. La percentuale dei vini rossi da tavola spagnoli ammessa al taglio non può eccedere il 5 % del volume elaborato dei vini rossi delle zone viticole di cui al paragrafo 1. 3. I vini rossi da tavola spagnoli sono ammessi al taglio di cui al paragrafo 1 solamente se rispondono alle seguenti caratteristiche: - titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 12 % vol e non superiore a 15 % vol, e - tenore di estratto secco esente da zucchero non inferiore a 28 g per litro e non superiore a 35 g per litro. 4. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2).
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