Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 feb 1986
L'aiuto per i semi di colza, di ravizzone e di girasole prodotti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna o in Portogallo è adeguato in modo da essere uguale alla differenza tra i prezzi indicativi comuni, maggiorati dai dazi doganali applicabili dalla Spagna o dal Portogallo nei loro scambi con la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ed il prezzo mondiale di tali semi, maggiorato dei dazi doganali applicati dalla Spagna o dal Portogallo alle importazioni in provenienza dai paesi terzi.
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