Art. 7

Art. 7

In vigore dal 25 feb 1986
1. Sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE: a) le modalità di concessione e di riscossione degli importi compensativi adesione, in particolare al fine di prevenire eventuali deviazioni di traffico e distorsioni di concorrenza; b) le modalità d'applicazione del presente regolamento e in particolare i casi di applicazione dell'. 2. Le misure atte a prevenire eventuali deviazioni di traffico e distorsioni di concorrenza possono applicarsi durante il periodo ritenuto necessario, dopo la soppressione degli importi compensativi adesione. 3. Gli importi compensativi adesione sono fissati dalla Commissione.
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