Art. 6
In vigore dal 25 feb 1986
Se, per un prodotto, viene fissato un'importo compensativo adesione che deve essere detratto dalla restituzione all'esportazione verso i paesi terzi e la restituzione è inferiore a tale importo compensativo adesione o non è fissata, si può prevedere che, all'esportazione da un nuovo stato membro verso un paese terzo del prodotto in questione, sia riscosso un importo uguale al massimo alla differenza tra l'importo compensativo adesione e la restituzione o, secondo i casi, all'importo compensativo adesione.
Inoltre, se per le esportazioni verso uno o più paesi terzi la restituzione è inferiore all'importo compensativo adesione o non è fissata, si possono prevedere, all'esportazione, le misure atte a garantire il buon funzionamento dell'organizzazione del mercato dell'olio d'oliva ed il mantenimento delle correnti di scambio.
Storico versioni
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