Art. 4
In vigore dal 25 feb 1986
Negli scambi intracomunitari in cui è presente almeno un nuovo stato membro: a) l'importo compensativo adesione di cui all', paragrafo 1, è riscosso o concesso da quello dei due stati membri interessati il cui prezzo d'intervento è più elevato;
b) l'importo compensativo adesione di cui all', paragrafo 2, è riscosso o concesso da quello dei due stati membri interessati il cui prezzo d'intervento, diminuito dell'aiuto al consumo, è più elevato.
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