Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 feb 1986
Ai sensi del presente regolamento si intende per: - Comunità a dieci, la Comunità nella sua composizione precedente l'a desione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, (1) GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 64. (2) GU n. L 271 del 22.10.1977, pag. 6. (3) Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale. (4) GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. (5) GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8. - importo compensativo adesione, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunità a dieci e la Spagna e tra questa e i paesi terzi.
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