Art. 6

Art. 6

In vigore dal 25 feb 1986
1. Qualora, per uno dei prodotti di cui all', lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prelievo riscosso all'importazione nella Comunità a dieci sia inferiore all'importo compensativo adesione fissato per tale prodotto, la Commissione determina, in base alla tabella che figura in allegato, l'importo applicabile a titolo dell'importo compensativo adesione negli scambi fra la Comunità a dieci e la Spagna nonché fra la Spagna e i paesi terzi. 2. Tuttavia, se il prelievo si colloca all'interno della forcella di valori in cui è compreso l'importo compensativo fissato, quest'ultimo rimane applicabile. 3. Per i prodotti di cui all', lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76, l'importo applicabile a titolo dell'importo compensativo adesione viene calcolato dalla Commissione in base alle variazioni dell'importo stabilito in applicazione del paragrafo 1 per il prodotto di base.
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