Art. 2
In vigore dal 25 feb 1986
1. Per ciascuna campagna di commercializzazione l'importo compensativo adesione è: - per il risone, pari alla differenza fra il prezzo d'intervento applicabile nella Comunià a dieci e il prezzo d'intervento fissato per la Spagna, questa differenza può essere corretta per assicurare che i prodotti presi in considerazione siano paragonabili,
- per il riso semigreggio, quello applicabile al risone, convertito mediante il tasso di conversione di cui all' del regolamento n. 467/67/CEE,
- per il riso lavorato, quello applicabile al riso semigreggio, convertito mediante il tasso di conversione di cui all' del regolamento n. 467/67/CEE,
- per il riso semilavorato, quello applicabile al riso lavorato, convertito mediante il tasso di conversione di cui all' del regolamento n. 467/67/CEE,
- per le rotture di riso, pari alla differenza fra il prezzo delle rotture di riso constatato sul mercato spagnolo per un periodo da determinare e il prezzo d'entrata fissato nella Comunità per questo prodotto.
2. Per i prodotti di cui all', lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76, gli importi compensativi adesione sono derivati da quelli applicabili alle rotture di riso mediante l'applicazione di coefficienti da determinare in funzione dell'incidenza, sul prezzo del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo compensativo al prezzo delle rotture.
Storico versioni
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