Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 feb 1986
Ai fini del presente regolamento si intende per: - Comunità a dieci, la Comunità nella sua composizione precedente l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese; (1) GU n. L 166 del 25.6.1976, pag. 1. (2) GU n. 204 del 24.8.1967, pag. 1. (3) GU n. L 148 del 5.6.1984, pag. 16. - importo compensativo adesione, l'importo compensativo applicabile negli scambi tra: - la Comunità a dieci e la Spagna, - la Spagna e i paesi terzi.
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