Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 feb 1986
Ai fini del presente regolamento, si intende per: - Comunità a dieci, la Comunità nella sua composizione precedente l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, - importo compensativo adesione, l'importo compensativo applicabile negli scambi: - tra la Comunità a dieci e la Spagna; - tra la Spagna e i paesi terzi. (1) GU n. L 281 dell'1.11.1975, pag. 1.
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