Art. 5
In vigore dal 25 feb 1986
Qualora l'importo compensativo adesione fissato per un prodotto debba essere dedotto dalla restituzione all'esportazione verso i paesi terzi e la restituzione sia inferiore a detto importo compensativo oppure non sia fissata alcuna restituzione, nel nuovo stato membro viene riscosso, all'esportazione del prodotto in causa verso un paese terzo, un importo pari, secondo i casi, alla differenza tra l'importo compensativo e la restituzione ovvero all'importo compensativo.
Inoltre, in caso di differenziazione delle restituzioni secondo la destinazione, se la restituzione applicabile all'esportazione verso uno o più paesi terzi è inferiore all'importo compensativo adesione o non è stata fissata, possono essere adottate le misure necessarie per garantire, all'esportazione dalla Spagna, l'eventuale riscossione dell'importo di cui al comma precedente.
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