Art. 2
In vigore dal 25 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.
Storico versioni
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