Art. 1 · All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1723/72 è aggiunto il paragrafo seguente:

Art. 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1723/72 è aggiunto il paragrafo seguente:

In vigore dal 25 feb 1986
« 3. Gli stati membri possono trasmettere alla Commissione informazioni supplementari fino ad una data limite che deve essere fissata dalla Commissione stessa, tenendo conto in particolare della mole di lavoro necessario per trasmettere le informazioni in causa. In mancanza della trasmissione di tali informazioni entro il termine stabilito, la Commissione deciderà sulla base degli elementi d'informazione di cui dispone alla data limite stabilita, fatto salvo il caso in cui la tardiva trasmissione delle informazioni sia giustificata da circostanze eccezionali. ».
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