Art. 7

Art. 7

In vigore dal 24 feb 1986
1. Possono essere immessi in libera pratica nella Comunità con esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione i pesci interi, freschi o refrigerati, catturati da un pescherecchio che non batte bandiera di uno stato membro, imbarcati o trasbordati su una nave di cui all', i quali abbiano eventualmente subito un trattamento nelle condizioni previste al paragrafo 2, secondo trattino del protocollo n. 4. 2. L'eventuale dazio all'importazione da riscuotere al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti di cui al capitolo 3 della tariffa doganale comune, ottenuti a partire dai pesci di cui al paragrafo 1, è determinato e riscosso nel modo seguente: a) il valore in dogana da prendere in considerazione per la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione da riscuotere è quello dei pesci interi, freschi o refrigerati della specie a partire da cui sono stati ottenuti i prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica, quale sarebbe determinato in applicazione delle disposizioni relative al valore in dogana delle merci, ove i suddetti pesci fossero presentati tali e quali all'ufficio doganale in cui sono espletate le formalità di immissione in libera pratica; b) l'aliquota del dazio all'importazione applicabile è quella valida alla data dell'accettazione da parte del servizio doganale della dichiarazione d'immissione in libera pratica o alla data di qualsiasi altro atto avente gli stessi effetti dell'accettazione, in forza delle disposizioni vigenti, per i pesci interi, freschi o refrigerati della specie, a partire da cui sono stati ottenuti i prodotti dichiarati per l'immissione in libera pratica.
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