Art. 18
In vigore dal 24 feb 1986
1. Se, nella Comunità, il mercato di uno o più prodotti fra quelli cui si riferisce l' subisce o rischia di subire, in conseguenza d'importazioni o di esportazioni, gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi, possono essere applicate misure adeguate finché la perturbazione o il rischio della medesima non siano scomparsi.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti nei quali gli stati membri possono prendere provvedimenti cautelativi.
2. Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione decide, su richiesta di uno stato membro o di propria iniziativa, le misure necessarie che vengono comunicate agli stati membri e sono immediatamente applicabili.
La decisione della Commissione su richiesta di uno stato membro deve essere adottata nelle ventiquattro ore successive alla ricezione della domanda.
3. Ogni stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento preso dalla Commissione nel termine di tre giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui ne ha ricevuto comunicazione. Il Consiglio si riunisce immediatamente. Esso può modificare o annullare il provvedimento in questione deliberando a maggioranza qualificata.
TITOLO III
Disposizioni generali
Storico versioni
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