Art. 1
In vigore dal 24 feb 1986
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 è denominata in appresso « Comunità a Dieci ».
2. Il presente regolamento stabilisce le misure transitorie applicabili ai prodotti agricoli esportati anteriormente al 1o marzo 1986:
- dalla Spagna o dal Portogallo verso la Comunità a Dieci,
- dalla Comunità a Dieci verso la Spagna o il Portogallo,
- dalla Spagna verso il Portogallo,
- dal Portogallo verso la Spagna.
3. Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 del presente regolamento non si applicano ai prodotti di cui agli articoli 131 e 259 dell'atto di adesione.
Storico versioni
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