Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 feb 1986
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 è denominata in appresso « Comunità a Dieci ». 2. Il presente regolamento stabilisce le misure transitorie applicabili ai prodotti agricoli esportati anteriormente al 1o marzo 1986: - dalla Spagna o dal Portogallo verso la Comunità a Dieci, - dalla Comunità a Dieci verso la Spagna o il Portogallo, - dalla Spagna verso il Portogallo, - dal Portogallo verso la Spagna. 3. Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 del presente regolamento non si applicano ai prodotti di cui agli articoli 131 e 259 dell'atto di adesione.
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