Art. 9
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della sezione I del titolo IV del regolamento (CEE) n. 223/77:
In vigore dal 20 feb 1986
1) - La lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione internazionale colli espresso, compilato per merci accettate in trasporto da un'amministrazione delle ferrovie degli stati membri della Comunità a dieci, oppure
- la bolletta di consegna - transito comunitario, compilata per merci accettate in trasporto da uno dei rappresentanti nazionali dell'impresa di trasporto nella Comunità a dieci
vale quale dichiarazione o documento T2, a seconda dei casi, quando non sia munita della sigla T1, conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, o all'articolo 50 i), paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento, o della sigla T2 ES o T2 PT, conformemente all', paragrafo 2 o 3.
2) - La lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione internazionale colli espressi, compilato per merci accettate in trasporto dall'amministrazione delle ferrovie spagnole, oppure
- la bolletta di consegna - transito comunitario, compilata per merci accettate in trasporto dal rappresentante nazionale spagnolo dell'impresa di trasporto,
vale quale dichiarazione o documento T2 ES, a seconda dei casi, quando non sia munita della sigla T1, conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, o all'articolo 50 i), paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento, della sigla T2, conformemente all', paragrafo 1, oppure della sigla T2 PT, conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 3. 3. - La lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione internazionale colli espressi, compilata per le merci accettate in trasporto dall'amministrazione delle ferrovie portoghese, oppure
- la bolletta di consegna - transito comunitario, compilata per le merci accettate in trasporto dal rappresentante nazionale portoghese dell'impresa di trasporto,
vale quale dichiarazione o documento T2 PT, a seconda dei casi, quando non sia munita della sigla T1, conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, o all'articolo 50 i) paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento, della sigla T2, conformemente all', paragrafo 1, o della sigla T2 ES, conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 2.
Storico versioni
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