Art. 3
In vigore dal 20 feb 1986
1. Le merci alle quali si applica il regime di cui all', paragrafo 1, circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno oppure, quando tale procedura non è applicata, scortate da un documento che ne giustifichi il carattere comunitario.
2. Fatto salvo l', le merci di cui al paragrafo 1 che circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno formano oggetto:
- di un documento T2 o T2 ES o T2 PT, oppure
- di una lettera di vettura internazionale o di un bollettino di spedizione internazionale colli espressi avente valore di T2 o di T2 ES o di T2 PT, oppure
- di una bolletta di consegna - transito comunitario avente valore di T2 o di T2 ES o di T2 PT.
3. Fatto salvo l', le merci di cui al paragrafo 1 che non circolano vincolate al regime del transito comunitario interno formano oggetto:
- di un documento T2L o T2L ES o T2L PT, oppure
- di un carnet comunitario di circolazione convalidato in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3/84 del Consiglio (1), oppure
- di un documento T2M rilasciato in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione (2).
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MERCI CHE CIRCOLANO VINCOLATE ALLA PROCEDURA DEL TRANSITO COMUNITARIO INTERNO
Sezione I
Procedure di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 222/77
Storico versioni
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