Art. 11

Art. 11

In vigore dal 20 feb 1986
1. Fatto salvo il paragrafo 3, quando le merci di cui all', lettera a), e all', paragrafo 1, non circolano vincolate al regime del transito comunitario, il documento da utilizzare per giustificare il carattere comunitario di dette merci è compilato su un formulario T2 L conforme al modello di cui all'allegato XI del regolamento (CEE) n. 223/77. 2. Fatto salvo il paragrafo 3: - quando le merci di cui all', lettera b), primo comma, o c), secondo comma, o all', paragrafo 2, non circolano vincolate al regime del transito comunitario, il documento da utilizzare per giutificare il carattere comunitario di dette merci è compilato su un formulario T2L ES; - quando le merci di cui all', lettera b), secondo comma, o lettera c), primo comma, o all', paragrafo 3, non circolano vincolate al regime del transito comunitario, il documento da utilizzare per giustificare il carattere comunitario di dette merci è compilato su un formulario T2L PT. 3. Sono considerate: - appartenenti alla categoria delle merci di cui all', lettera a), le merci che circolano scortate da un carnet comunitario di circolazione convalidato da un ufficio di partenza sito nella Comunità a dieci; - appartenenti alla categoria delle merci di cui all', lettera b), primo trattino, le merci che circolano scortate da un carnet comunitario di circolazione convalidato da un ufficio di partenza sito in Spagna; - appartenenti alla categoria delle merci di cui all', lettera c), primo trattino, le merci che circolano scortate da un carnet comunitario di circolazione convalidato da un ufficio di partenza sito in Portogallo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:409:oj#art-11