Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 73 del 21. 2. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 159 del 17. 6. 1983, pag. 48.
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