Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 feb 1986
1. L'organismo d'intervento italiano prende in consegna il frumento tenero caricato sul mezzo di trasporto nelle località di magazzinaggio dell'organismo d'intervento di partenza e ne assume la responsabilità a partire da tale momento. L'organismo d'intervento britannico comunica mano a mano all'organismo d'intervento italiano i quantitativi in uscita. 2. L'importo delle spese di avviamento del prodotto in oggetto viene fissato dall'organismo d'intervento italiano tramite procedura di gara. Le spese includono: a) il trasporto (escluse le operazioni di carico) dalle località di magazzinaggio di partenza fino alla località di magazzinaggio di destinazione (escluse le operazioni di scarico); b) le spese di assicurazione che coprono il prezzo d'acquisto della merce determinato in base agli del regolamento (CEE) n. 2124/85 della Commissione (1). 3. La gara può riferirsi ad una o più partite. 4. L'organismo d'intervento italiano fissa le clausole e le condizioni della gara conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In particolare deve essere prevista la costituzione di una cauzione a garanzia del buon fine delle operazioni oggetto della gara e la possibilità di presentare le offerte mediante telescritto. Va inoltre garantita la parità di accesso e di trattamento a tutti gli interessati, indipendentemente dal luogo di stabilimento nella Comunità. A tal fine l'organismo d'intervento, dopo la firma della decisione di gara, comunica alla Commissione la data di apertura della gara. Tale informazione viene pubblicata subito dopo la sua ricezione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Per la presentazione delle offerte all'organismo d'intervento italiano è previsto un termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla data di tale pubblicazione. Le offerte depositate presso l'organismo d'intervento italiano vengono effettuate ed accettate in lire italiane. 5. È dichiarato aggiudicatario il miglior offerente. Tuttavia, se le offerte non corrispondono ai prezzi e alle spese di norma praticati, non viene dato seguito alla gara. 6. L'organismo d'intervento italiano tiene la Commissione al corrente dello svolgimento delle operazioni di gara e ne comunica immediatamente i risultati alla Commissione e all'organismo d'intervento britannico.
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