Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Luxemburgo, addì 17 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente H. van den BROEK (1) GU n. L 182 del 16. 8. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 304 del 16. 11. 1985, pag. 8, 1 e 5.
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