Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 feb 1986
1. Ai fini dell'applicazione delle restrizioni quantitative di cui all', prima dell'inizio di ciascuna campagna sono determinati contingenti di importazione annui, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3655/84 (2). Nel fissare i suddetti contingenti si procede a una ripartizione in quattro quote trimestrali. 2. I contingenti sono fissati per ciascun nuovo stato membro e per ciascun prodotto in base: - alla media delle importazioni del prodotto considerato in Spagna e in Portogallo negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, - alla situazione generale del mercato del prodotto in questione, - all'apertura progressiva di tali mercati quale risulta in particolare dai negoziati con i paesi terzi. 3. Il volume dei contingenti e la loro ripartizione trimestrale possono essere oggetto di una revisione nel corso dell'anno, secondo la procedura di cui al paragrafo 1.
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