Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1531/85 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1531/85 è modificato come segue:

In vigore dal 17 feb 1986
1) Il testo dell', paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: « 2. Entro il medesimo limite, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità alle disposizioni in materia contenute nell'atto di adesione del 1985 ». 2) Il testo dell', è completato dal testo del paragrafo seguente: « 3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in Spagna o in Portogallo ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva ».
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