Art. 2
In vigore dal 17 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo all pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 17 febbraio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. van den BROEK
(1) GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 3.
(3) GU n. L 30 del 2. 2. 1985, pag. 5.
Storico versioni
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